| |
TITOLO I: DENOMINAZIONE – SCOPO – ATTIVITÁ - DURATA
Art. 1 - L'Associazione è denominata : “SALUTE DONNA”.
Art. 2 - L'Associazione ha per scopo:
• di sostenere la ricerca
scientifica e incrementare i contatti tra i ricercatori, soprattutto
in campo oncologico, con particolare riferimento all’Istituto Nazionale
per lo Studio e la Cura dei Tumori di Milano;
•di elaborare proposte per
le Autorità sanitarie per sensibilizzare le stesse sulle scelte sanitarie
che dovrebbero determinare una adeguata prevenzione e cura rivolta alla
salute della donna;
•di promuovere dibattiti
scientifici, informativi e culturali sulle malattie che maggiormente
colpiscono le donne con particolare riguardo a quelle patologie che
con una adeguata informazione e prevenzione possono essere individuate
in tempi brevi;
•promuovere corsi di formazione
per docenti e personale tutto della scuola di ogni ordine e grado per
l’educazione ad uno stile di vita corretto in funzione alla prevenzione
di patologie oncologiche;di sensibilizzare il pubblico
femminile sulle problematiche sanitarie che lo riguardano;
Art. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro ed è indipendente da ogni
formazione politica.
Art. 4 – In ordine al raggiungimento delle proprie finalità l’Associazione
può:
•Promuovere, sostenere, coordinare
studi attinenti allo scopo dell’Associazione e curarne la pubblicazione;
•Favorire incontri di gruppo,
seminari, congressi ed ogni altra attività attinente agli scopi associativi;
•Aderire o partecipare ad
enti, organismi, nazionali od internazionali in campo culturale e scientifico
secondo i fini istituzionali.
Inoltre per lo svolgimento della propria
attività l’Associazione potrà:
•Ricevere a titolo gratuito
o oneroso, acquisire, condurre in locazione, disporre in concessione,
nonché gestire qualunque bene immobile o mobile, o attrezzatura utile
od opportuno ai propri fini istituzionali o dare la gestione ad enti,
associazioni o privati.
Art. 5 - L'Associazione è costituita a tempo indeterminato.
Art. 6 – L'Associazione ha sede in Milano, Via Venezian, n. 1, presso
l’Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori.
Potranno essere istituite sedi operative
sul territorio nazionale.
Su proposta del Comitato Esecutivo
possono essere istituiti sedi secondarie, anche all’estero.
Per tutti i rapporti intercorrenti
con l’Associazione il domicilio degli associati sarà quello che risulterà
dal libro degli associati stessi.
TITOLO II – ASSOCIATI
Art. 7 – L’Associazione comprende tre categorie di associati:
•Effettivi
•Onorari
•Corrispondenti
Chiunque può diventare socio effettivo.
Sono soci onorari gli associati eletti
per meriti acquisiti su proposta del Comitato Esecutivo.
Sono corrispondenti gli associati che
pur avendo tutte le caratteristiche richieste per gli Effettivi non
sono residenti in Italia.
I soci Effettivi e Corrispondenti sono
tenuti al versamento delle rispettive quote associative annuali la cui
entità verrà stabilita dal Comitato Direttivo.
I soci onorari non sono tenuti al versamento
di alcune quote.
Art. 8 – Tutti i soci Effettivi, Onorari e Corrispondenti prendono
parte con diritto di voto all’assemblea Generale.
Tutti i soci Effettivi, Onorari e Corrispondenti
possono essere eletti nel Comitato Direttivo.
Ogni associato aderendo alle finalità
dell’Associazione è obbligato a rispettare i diritti e doveri derivanti
dallo Statuto, eventuale relativo regolamento e disposizioni emanate
dagli organi sociali di rispettiva competenza.
L’adesione all’Associazione ha
validità per un anno e si intende rinnovata per quello successivo,
se entro il trenta novembre dell’anno in corso, l’Associato effettua
il versamento della relativa quota.
Art. 9 – La qualifica di associato si perde:
•Per decadenza, pronunciata
dal medesimo Comitato Direttivo a seguito di morosità del versamento
della quota annuale o di altri eventuali oneri associativi
•Per esclusione, pronunciata
dal Comitato Direttivo dopo che l’interessato sia stato invitato a
fornire le delucidazioni del caso; il provvedimento gli sarà notificato
mediante lettera raccomandata.
L’esclusione dovrà essere motivata
da azioni o scritti dell’Associato capaci di recare danno materiale
e/o morale all’Associazione.
L’esclusione pronunciata dal Comitato
Esecutivo dovrà essere ratificata dall’Assemblea Generale.
Qualunque sia il motivo per il quale
viene a cessare la qualifica di Associato, il Comitato Direttivo si
riserva il diritto di richiedere il pagamento dell’intera quota annuale
per l’anno in corso e di qualunque altra somma dovuta dall’Associato.
Nessun Associato dopo le sue dimissioni,
decadenza o esclusione, come nessun erede od avente causa di un Associato
deceduto potrà avanzare rivendicazioni sul patrimonio dell’Associazione
sia pure limitatamente ai propri conferimenti.
TITOLO III
– ORGANI
Art. 10 – Sono organi dell’Associazione:
•l’Assemblea Generale degli
Associati
•il Comitato Direttivo
•il Presidente
•il Collegio dei Revisori
Art. 11 – Assemblea
E’il massimo organo dell’Associazione
ed è composto dai soci Effettivi, Onorari e Corrispondenti purchè
in regola con gli obblighi associativi.
Ogni associato effettivo, onorario
o corrispondente ha diritto ad un voto in Assemblea.
L’Assemblea si raduna in seduta ordinaria
almeno una volta all’anno ed in seduta straordinaria ogni qualvolta
lo richiede il Presidente, il Comitato Direttivo o almeno un decimo
degli Associati.
La convocazione dell’Assemblea che
può avere luogo anche in sede diversa da quella sociale purchè in
Italia è effettuata dal Presidente dell’Associazione almeno 30 (trenta)
giorni prima della riunione.
L’avviso di convocazione dell’Assemblea
deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo della
riunione, sia per la prima, sia per la seconda convocazione, che può
avere luogo non oltre quindici giorni dalla data fissata per la prima
convocazione.
Art. 12 – L’Assemblea è regolarmente costituita e può validamente
deliberare sia in seduta ordinaria sia in seduta straordinaria quando
sia accertata la presenza in prima convocazione della metà più uno
degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione, qualunque sia
il numero dei voti presenti, salvo quanto previsto all’art. 13
L’Assemblea delibera a maggioranza
assoluta dei presenti, salvo per i casi previsti dal presente statuto.
Art. 13 – Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda
convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli
intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle
che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno
voto.
Per modificare l’atto costitutivo
e lo statuto occorrono la presenza di almeno ¾ (tre quarti) degli associati
ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione
e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno
¾ (tre quarti degli associati).
Art. 13 – L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione
in sua assenza da uno dei Vice-Presidenti.
Dalle deliberazioni dell’Assemblea
sarà redatto verbale dal Segretario, nominato dal Presidente in apertura
di seduta.
Art. 15 - Spetta all’Assemblea:
•eleggere i membri del Comitato
Direttivo (CD)
•approvare la relazione del
Comitato Direttivo, elaborato annualmente, nonché l’approvazione
del bilancio preventivo e consuntivo
•deliberare eventuali modifiche
dello statuto proposte dal Comitato Direttivo
•decidere lo scioglimento
della Associazione
•nominare il Collegio dei
Revisori
•ratificare l’esclusione
degli Associati motivata dal Comitato Direttivo
Art. 16 – Comitato Direttivo
Il potere di eleggere i componenti
del Comitato Direttivo spetta in via esclusiva all’assemblea degli
associati.
Il Comitato Direttivo curerà l’attività
dell’Associazione in sintonia con le linee generali decise in assemblea.
Esso sarà costituito da 9 (nove) membri.
Il comitato Direttivo eleggerà a maggioranza
semplice il suo Presidente e due Vice Presidenti che sostituiranno il
Presidente in caso di assenza o momentaneo impedimento.
Inoltre, il Presidente ha facoltà
di delegare ai Vice Presidenti specifiche mansioni e relativi poteri.
Il Comitato Direttivo nominerà tra
i suoi membri, un segretario e un tesoriere.
Il Segretario sarà responsabile della
segreteria dell’Associazione, della gestione organizzativa, della
raccolta e archiviazione dei documenti, della informazione delle attività
associative e redigerà i verbali delle riunioni del Comitato Direttivo.
In sua assenza o momentaneo impedimento,
il Presidente nominerà un altro membro del Comitato Direttivo, con
funzioni temporanee di Segretario.
Il Tesoriere sarà responsabile dell’amministrazione
finanziaria dell’Associazione e preparerà la relazione finanziaria
annuale, da sottoporre al Comitato Direttivo.
Art. 17
– Tutte le cariche nell’ambito del Comitato Direttivo sono gratuite
e non danno diritto ad indennità né a compensi di sorte, salvo, su
delibera del Comitato Direttivo il rimborso di spese.
Se durante il suo mandato un membro
del comitato Direttivo viene a cessare delle sue funzioni per una qualsiasi
causa, il Comitato Direttivo viene a cessare dalle sue funzioni per
una qualsiasi causa, il Comitato Direttivo provvederà alla sostituzione.
Art. 18 - Il Comitato Direttivo è presieduto dal Presidente e si riunisce
almeno due volte all’anno e ogni qualvolta venga convocato dal Presidente
stesso o da almeno la metà dei suoi componenti.
Il Comitato Direttivo può riunirsi
anche in luogo diverso dalla sede sociale.
La convocazione deve essere fatta a
mezzo lettera spedita almeno venti giorni prima della riunione, con
la precisazione degli argomenti da trattare. In caso di urgenza, la
convocazione può essere fatta anche fuori dalla sede sociale col telegramma
spedito almeno tre giorni prima.
Art. 19 - Per la validità delle sedute dal Comitato Direttivo è necessaria
la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; le relative
deliberazioni sono assunte a maggioranza semplice dei presenti. Delle
riunioni sarà redatto verbale dal Segretario.
Art. 20 - Funzioni del Comitato Direttivo.
Il Comitato Direttivo:
•attua le deliberazioni dell’assemblea
ed orienta in armonia con essa l’attività associativa.
•predispone il bilancio consuntivo
e preventivo da sottoporre all’assemblea unitamente ad una relazione
sull’attività svolta dall’Associazione.
•propone all’assemblea
Generale la ratifica delle ammissioni e delle esclusioni degli associati
e delibera sulle dimissioni e decadenze degli associati stessi.
•Esercita i poteri in genere
in materia ordinaria e straordinaria amministrazione, ivi compresa,
e ciò in via esemplificativa, la stipulazione, rinnovo o risoluzione
di qualsiasi contratto, convenzione od atto, l’accettazione di tutti
gli apporti, mobiliari ed immobiliari fatta dall’associazione a qualsiasi
titolo, l’eventuale acquisto di beni immobiliari, la transazione,
la nomina di procuratori per determinati atti o categorie di atti, di
periti, nonché di avvocati alle liti.
•Redige eventuali progetti
di regolamenti interni per cui approvazione compete all’assemblea
dei soci.
•Delibera in ogni altra questione
concernente l’attività dell’associazione o ad essa sottoposta dal
Presidente.
Il Comitato Direttivo ha facoltà di
nominare commissioni scientifiche quali consulente per lo studio e la
realizzazione dei progetti che intende realizzare.
Art. 21 – In casi speciali il Comitato Direttivo può delegare per determinati
atti, la rappresentanza dell’associazione mediante procura speciale
anche a persone estranee al Comitato Direttivo stesso.
Art. 22 – Presidente
Il Presidente ha la legale rappresentanza
dell’associazione. Egli esercita l’alta sorveglianza morale e finanziaria
dell’Associazione e presiede a tutti gli affari di amministrazione.
Al Presidente spetta sottoscrivere
tutti gli altri, promuovere le deliberazioni del comitato Direttivo,
curarne l’esecuzione, nonché prendere in caso di necessità ed urgenza
tutti i provvedimenti richiesti dall’andamento dell’Associazione,
salvo riferirne al Comitato Direttivo in seduta che sarà convocata
entro breve termine.
Art. 23 – Collegio dei Revisori
Il Comitato dei Revisori è formato
da tre soci effettivi che vengono nominati dal Comitato Direttivo e
possono essere rieletti indefinitamente. Il Comitato dei Revisori prepara
annualmente un rendiconto della situazione finanziaria dell’Associazione
e lo presenta all’Assemblea Generale.
TITOLO IV – PATRIMONI – ESERCIZIO – OBBLIGAZIONI
Art. 24 – Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione è
costituito da:
•Beni mobili ed immobili,
comunque acquisiti dall’associazione.
•Somme accantonate per qualunque
scopo sino a quando non siano erogate.
Le entrate dell’associazione sono
costituite da:
•Quote degli associati
•Sovvenzioni, contributi,
donazioni che essa può ottenere a qualsiasi titolo ai sensi di legge.
•Proventi derivati da iniziative
e manifestazioni promozionali.
•Redditi dei capitali, mobiliari
ed immobiliari del fondo patrimoniale.
Art. 25 – L’esercizio finanziario dell’associazione coincide con l’anno
solare.
Art. 26 – Le obbligazioni, gli oneri contratti in nome e nell’interesse
dell’Associazione vengono soddisfatti con il patrimonio dell’Associazione
medesima.
Art. 27 - I libri associativi sono:
•Libri delle riunioni degli
organi dell’associazione.
•Libri degli associati.
•Libro inventari.
TITOLO V – MODIFICHE STATUARIE - SCIOGLIMENTO
Art. 28 - Le eventuali modifiche al presente statuto e lo scioglimento dell’associazione
sono deliberate dall’assemblea generale appositamente convocata ai
sensi dell’art. 11 dello statuto.
Il potere propositivo spetta ad ogni
associato. L’assemblea provvederà alla nomina dei liquidatori e alla
determinazione dei loro poteri.
Art. 29 - Devoluzione beni
In caso di scioglimento dell’associazione
i beni eventualmente residui, esaurita la liquidazione, saranno devoluti
ad enti od associazioni di volontariato operanti in identico o analogo
settore.
TITOLO VI – NORME GENERALI
Art. 30 - Per quanto non contemplato nel presente statuto si osservano le
norme previste dal Codice Civile e le disposizioni di legge in materia.
|
 |